L’istituto giuridico del c.d. Whistleblowing è stato introdotto in Italia con la legge 6 novembre 2012, n.190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” il cui articolo 1, comma 51, ha inserito, nell’ambito delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze pubbliche”, l’art. 54-bis che prevede una specifica tutela del dipendente pubblico – c.d. Whistleblower – che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.
Il testo dell’art. 54-bis è stato modificato prima dal decreto-legge n. 90/2014 (con l’individuazione anche dell’ANAC quale soggetto destinatario delle segnalazioni
di Whistleblowing) e successivamente dalla legge n. 179/2017. Tra le modifiche di maggior rilievo apportate dalla legge si ricordano quelle sull’ampliamento dell’ambito soggettivo di applicazione dell’istituto, sulla valorizzazione del ruolo del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) nella gestione delle segnalazioni, sul sistema generale di tutela e protezione del segnalante (garanzia di riservatezza sull’identità, protezione da eventuali misure ritorsive adottate dalle amministrazioni a causa della segnalazione) e, infine, sulla qualificazione della segnalazione effettuata dal Whistleblower come “giusta causa” di rivelazione di un segreto d’ufficio, aziendale, professionale, scientifico, o industriale o di violazione del dovere di lealtà e fedeltà.
Nella cornice normativa così sinteticamente descritta è intervenuta la Direttiva n.2019/1937 che ha introdotto, per tutti gli Stati membri, una disciplina per la protezione dei Whistleblowers (o “informatori” nella traduzione italiana del testo) all’interno dell’Unione, introducendo norme minime comuni di tutela al fine di dare uniformità a normative nazionali. La direttiva prevede una tutela per il Whistleblower senza differenziazione tra settore pubblico e settore privato per favorire l’emersione di illeciti, commessi non solo all’interno dei c.d. soggetti del settore pubblico ma anche di imprese e aziende private operanti in svariati settori del mercato.
Il provvedimento attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937, il d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, – GU n.63 del 15 marzo 2023 – ha raccolto in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato.
Ne è derivata una disciplina organica e uniforme finalizzata a una maggiore tutela del Whistleblower.
SOMMARIO
- L’oggetto della segnalazione (art. 2 del d.lgs. 24/2023)
Il Whistleblower può segnalare al Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPCT) le violazioni di disposizioni normative regionali, nazionali ed europee, intese come comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Amministrazione, di cui sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.
La segnalazione deve riguardare una delle seguenti circostanze: violazioni già commesse;
violazioni che potrebbero verificarsi in futuro;
fondato sospetto che sia stata commessa o che possa essere commessa una violazione;
condotte volte ad occultare tali violazioni.
La segnalazione deve essere corredata da una descrizione della violazione e supportata da idonea documentazione o da informazioni concrete, precise e concordanti che consentano lo svolgimento delle verifiche istruttorie da parte del RPCT che è stato nominato dal Consiglio di amministrazione in data 4.12.2023.
Il canale di segnalazione Whistleblowing non è utilizzabile per le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale del segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico con l’Amministrazione o con le figure gerarchicamente sovraordinate.
Non è inoltre ammessa la segnalazione al RPCT di questioni attinenti ad altri enti.
- I soggetti che possono segnalare (art. 3 del d.lgs. 24/2023)
Possono segnalare tramite il canale Whistleblowing i dipendenti della società, i lavoratori autonomi, i collaboratori, i liberi professionisti e i consulenti, che prestano la propria attività presso la società.
Le segnalazioni anonime sono prese in considerazione dal RPCT solo se adeguatamente circostanziate, in maniera tale da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati. Il segnalante anonimo non beneficia di alcuna tutela in caso di ritorsioni.
La segnalazione può essere effettuata:
- in pendenza del rapporto giuridico con la società;
- prima dell’inizio del rapporto giuridico (ad esempio, se con la segnalazione si fa riferimento ad informazioni raccolte durante la fase di selezione o precontrattuale); durante il periodo di prova;
- successivamente alla cessazione sempre che si tratti di informazioni relative al periodo precedente allo scioglimento del rapporto giuridico.
- La segnalazione interna (art. 4 del d.lgs. 24/2023)
Per inviare la segnalazione RPCT dell’Ordine è possibile utilizzare le seguenti modalità:
Utilizzo della piattaforma informatica se verrà implementata Trasmissione a mano o tramite servizio postale Segnalazione verbale al RPCT
La segnalazione mediante posta elettronica, sia essa personale o istituzionale, ordinaria o certificata, non è prevista in quanto non in linea con i migliori standard di protezione dati mediante cifratura del dato.
Trasmissione a mano o tramite servizio postale
Trasmissione tramite servizio postale o consegna a mano in plico chiuso e sigillato all’attenzione del RPCT della società SIDERMEC S.p.A. – Via Pirandello n. 23 come indicato secondo le Linee Guida ANAC:
in caso di segnalazione “cartacea” è necessario che la stessa venga inserita in due buste chiuse in cui occorrerà inserire:
nella prima busta i dati identificativi della persona segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento;
nella seconda busta la segnalazione vera e propria.
Entrambe le buste dovranno essere inserite in una terza busta chiusa con all’esterno la dicitura “riservata” al gestore della segnalazione, con successiva protocollazione.
Segnalazione verbale al RPCT
Nel caso il segnalante preferisca riferire verbalmente i fatti al RPCT questi provvederà personalmente, con la massima discrezione, a identificare il segnalante e riportare per iscritto il contenuto della segnalazione.
4. La segnalazione esterna all’ANAC
Se, al momento della presentazione della segnalazione, ricorrono i presupposti dell’articolo 6 del d.lgs. 24/2023 la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna che consiste in una comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite i canali richiamati sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Home/Accedi ai servizi/Whistleblowing).
5. I contenuti della segnalazione
Le segnalazioni devono essere chiare, circostanziate e non sono ammissibili qualora fondate su meri sospetti, voci di corridoio, circostanze generiche e fatti non verificabili. A garanzia della completezza si suggerisce di compilare attentamente la modulistica proposta.
Il segnalante deve indirizzare la segnalazione esclusivamente al Responsabile per la prevenzione della corruzione utilizzando i canali indicati.
6. Le tutele per il segnalante
Riservatezza (artt. 4 e 12 del d.lgs. 24/2023)
L’identità della persona segnalante, compresa qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi anche indirettamente tale identità, non può essere rivelata senza il consenso espresso del Whistleblower, fatta eccezione per le persone competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Il RPCT, quale soggetto destinatario delle segnalazioni, garantisce la massima riservatezza anche dell’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione. La segnalazione è sottratta per legge all’accesso documentale e a quello civico generalizzato.
Divieto di ritorsioni (art. 17 del d.lgs. 24/2023)
I segnalanti non possono subire alcuna ritorsione ed è vietato qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione che abbia provocato o possa provocare alla persona segnalante un danno ingiusto.
- Gli altri soggetti tutelati (articolo 3, comma 5 del d.lgs. 24/2023)
Il divieto di misure ritorsive e, in generale, tutte le misure di protezione (artt. 16-22 d.lgs. 24/2023) si applicano anche:
ai facilitatori vale a dire coloro che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
ai colleghi di lavoro della persona segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
agli enti di proprietà della persona segnalante o che operano nel medesimo contesto lavorativo della stessa oppure per cui tale persona presta la sua attività lavorativa.
- La perdita delle tutele (articolo 16, comma 3 del d.lgs. 24/2023)
La tutela e protezione della persona segnalante non è garantita quando, in correlazione alla segnalazione Whistleblowing, è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.
Normativa di riferimento:
Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24
Allegati: